Si comunica che è assolutamente vietato utilizzare le uscite di sicurezza se non in casi di urgente necessità. Tale divieto deve essere osservato per ottemperare ai criteri generali di sicurezza e per consentire un'immediata evacuazione in caso di emergenza.
Si specifica che l'utilizzo improprio e costante delle uscite di sicurezza ne usura l'effettiva funzionalità.
Si comunica che ogni Istituzione scolastica è il luogo in cui convergono ogni giorno una serie di persone per molteplici attività di formazione e di servizio, come è altrettanto noto che l'attività educativa e di studio ha assoluta esigenza della massima tranquillità possibile e di un ambiente sereno, anche dal punto di vista della presenza di estranei che potrebbe costituire fonte di potenziali distrazioni.
Si sottolinea che è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica - prima, durante e al termine delle attività didattiche e paradidattiche, di qualsiasi estraneo, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti connessi ad attività scolastiche. Anche la presenza dei non addetti, ad es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.
L'intero testo della comunicazione è riportato di seguito.
Si ricorda al personale docente e collaboratori scolastici che è necessario vigilare all'interno delle aule, nei corridoi o negli spazi comuni affinchè le vie di fuga siano sempre correttamente libere da ingombri di qualsiasi genere (banchi troppo ravvicinati, contenitori per la carta, cestini per i rifiuti, zaini degli studenti).
I Docenti avranno cura di provvedere all'informativa sulla sicurezza in ogni classe, annotando sul registro elettronico l'avvenuta comunicazione. Tale informativa dovrà essere costantemente reiterata.
L'intero testo della comunicazione è riportato di seguito.
Si ricorda che in tutti i locali scolastici (aule, corridoi, locali di condivisione comune, bagni, laboratori) è espressamente vietato fumare; suddetto divieto si estende anche nei locali, definiti nella planimetria catastale, come giardino.
Chiunque trasgredirà la Legge sarà sanzionato (secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. 584/1975, poi sostituito dall'art. 52 della L. 448/2001) con multa, la cui entità sarà compresa tra i 27,50 € fino ad arrivare ai 275,00 €, che sarà comminata da Dirigente Scolastico, dal responsabile individuato per tale vigilanza, da qualsiasi preposto.
Tale sanzione sarà raddoppiata se la violazione risulterà commessa in presenza di bambini fino ai 12 anni di età o di donne in stato di gravidanza o, ancora, di persone affette da patologie allergiche.
L'art. 4 comma 2 del D. L. 104/2013 estende il divieto anche all'uso delle sigarette elettroniche secondo le stesse modalità previste per le sigarette normali.
Si comunica che il Collegio Docenti è convocato per il giorno 10.09.2024 dalle ore 11:00 alle ore 13:30 presso il Teatro "E. Petrolini" in Ronciglione. L'ordine del giorno è riportato all'interno della comunicazione.